Statuto

STATUTO DELL’ORGANIZAZZIONE DI VOLONTARIATO ENTE TERZO SETTORE

Il villaggio dei popoli ODV”

Art. 1 Denominazione e sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Organizzazione di volontariato, ente terzo settore, denominata Il villaggio dei popoli ODV”.

L’Organizzazione ha sede nel Comune di Firenze (FI) e ha durata illimitata.

L’Organizzazione è apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L’Organizzazione ha come principi ispiratori, l’assenza di fini di lucro e l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

attività di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (lettera o, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); cooperazione allo sviluppo (lettera n, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).

L’organizzazione ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà e di commercio equo e solidale.

L’organizzazione in particolare si propone i seguenti scopi:

informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con le aree geografiche svantaggiate, un rapporto che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà e il rispetto dei tempi e dei modi di sviluppo di queste;

salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni;

promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri;

sviluppare nel nostro paese una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo delle materie prime e non il loro esasperato consumo.

Per la realizzazione di suddette finalità l’Organizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività:

Favorire la conoscenza e la vendita di prodotti artigianali ed alimentari provenienti dalle aree geografiche svantaggiate che rispondano ai seguenti requisiti: rispetto della salute e dell’ambiente
garanzia che questi vengano prodotti senza lo sfruttamento, la fame e talora la morte dei lavoratori.

Favorire l’approfondimento delle conoscenze reciproche fra i popoli di diverso livello o modello di sviluppo attraverso la promozione del turismo responsabile, degli scambi culturali e delle attività ricreative multietniche;

Stampare e divulgare materiale d’informazione attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

Organizzare incontri, conferenze, seminari, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni;

Curare la diffusione e la vendita di prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime e tutto il materiale informatico e didattico riguardante;

Cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell’Organizzazione,

Svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa.

L’Organizzazione potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L’ Organizzazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell’Organizzazione le persone fisiche maggiorenni, minorenni e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

È prevista l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione, mediante inoltro di domanda scritta dall’aspirante Socio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Organizzazione;

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell’Organizzazione.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l’attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell’Organizzazione e il lavoro volontario a favore dell’Organizzazione prestato dai Soci sono concordati con l’Organo di amministrazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

osservare lo Statuto, le decisioni dell’Organo di amministrazione, gli eventuali Regolamenti interni;
di rispettare le decisioni degli Organi dell’Organizzazione;

di corrispondere le quote associative annualmente fissate dall’Organo amministrativo.

Art. 5 Volontari

I Soci volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.

L’Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

L’associato che intende recedere dall’Organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione.

L’espulsione è prevista quando il Socio:

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni;
si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale trascorsi 6 mesi dalla data indicata dall’Organo amministrativo;

ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Organizzazione, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’espulsione è deliberata dall’Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, presentando appello all’Assemblea ordinaria dei Soci.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non diritto alla restituzione di quanto versato all’Organizzazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all’attività dell’Organizzazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 7 Organi sociali

Sono Organi dell’Organizzazione:

L’Assemblea dei Soci;

L’Organo di amministrazione;

L’Organo di controllo (se obbligatorio);
Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).
Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell’organo di controllo ex l’art. 30 comma 5 D. lgs. 117/2017, non può esser attributo alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Organizzazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta dell’Organo di amministrazione o di almeno un terzo dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione spedita agli associati mediante mezzo tracciato o consegna a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, attraverso l’affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della
data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell’Organo di amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative anche se iscritti da meno di tre mesi; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo cinque deleghe alla stessa persona.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il rendiconto economico-finanziario e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva gli eventuali Regolamenti interni;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro dell’Organo di amministrazione in caso di assenza di quest’ultimo. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del segretario dell’Organizzazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’Assemblea che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall’altra.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti f), ed h), e sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art. 9 Organo di amministrazione

L’ Organo di amministrazione definito Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri.

Tutti i componenti dell’Organo di Amministrazione, sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. La durata di detto consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio direttivo. Si intenderà dimissionario l’intero Consiglio qualora, per qualsiasi motivo, siano dimissionari o mancanti la maggioranza dei consiglieri, dovrà quindi essere convocata senza indugio l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

All’interno del Consiglio direttivo saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Organizzazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) decidere circa l’amministrazione e l’impiego del patrimonio e delle entrate dell’Organizzazione;
b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) redigere il Rendiconto economico-finanziario da proporre all’approvazione dall’Assemblea dei Soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;

d) fissare l’ammontare della quota associativa annuale;

e) delegare lo svolgimento di determinati incarichi o ad uno o più amministratori;
f) delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;

g) redigere i Regolamenti interni da proporre all’approvazione dall’Assemblea dei Soci;
h) deliberare sull’ammissione degli associati;

i) deliberare sull’esclusione degli associati con le modalità previste dall’art. 5 del presente Statuto;

j) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l’art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente riterrà necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le convocazioni debbono essere effettuate con un avviso recapitato ai membri del Consiglio, almeno tre giorni prima della data della riunione. Solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. Tale avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione.

Art. 10 Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri sottoponendo al ratifica al Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Organizzazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessaria.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l’incarico di Presidente si renda vacante, Il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell’Organo di amministrazione successiva.

Art. 11 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Organizzazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 12 Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un Organo di controllo formato da tre soggetti dall’Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro dall’Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

Qualora l’Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, è nominato un collegio di Probiviri formato da tre soggetti, cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Organizzazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 15 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell’Organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolte fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestata dall’Organizzazione, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l’Organo di amministrazione predisporrà il rendiconto per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l’Organizzazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

L’Organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 Libri sociali

L’Organizzazione, a cura dell’organo di amministrazione nella persona del segretario, deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all’Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art 19 Lavoratori

L’Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 20 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione Ente del terzo settore

La locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del settore.


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